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Videosorveglianza in condominio, il confine sottile tra sicurezza e violazione della privacy

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Videosorveglianza in condominio, il confine sottile tra sicurezza e violazione della privacy

La videosorveglianza è uno strumento ampiamente diffuso nei Condominii italiani, scelto sia per ragioni di sicurezza che come deterrente contro furti e atti vandalici. L’installazione di questi sistemi non può tuttavia essere arbitraria, ma deve rigorosamente rispettare normative e regolamenti sulla privacy per essere considerata legittima. La prima question

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La videosorveglianza è uno strumento ampiamente diffuso nei Condominii italiani, scelto sia per ragioni di sicurezza che come deterrente contro furti e atti vandalici. L’installazione di questi sistemi non può tuttavia essere arbitraria, ma deve rigorosamente rispettare normative e regolamenti sulla privacy per essere considerata legittima.

La prima questione fondamentale è distinguere tra l’impianto installato dal singolo condomino a tutela della sua proprietà e quello installato dal Condominio a protezione delle parti comuni.

Se un condomino decide di installare una telecamera per proteggere il proprio appartamento non è richiesta alcuna autorizzazione condominiale.

L’autonomia del singolo è, tuttavia, strettamente limitata; l’angolo di ripresa deve essere circoscritto alla proprietà esclusiva e deve evitare l’inquadramento di parti comuni (come scale o ascensori) o proprietà altrui (ad esempio, la porta del vicino).

Le pronunce giurisprudenziali sono conformi in questo senso: se la telecamera privata inquadra anche solo un pezzetto del pianerottolo comune è violazione della privacy.

Quando il sistema di videosorveglianza è installato dal Condominio per la protezione delle parti comuni è necessaria la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale e scattano una serie di obblighi rigorosi in materia di trattamento dei dati.

È fondamentale l’affissione di appositi cartelli informativi in luoghi ben visibili e leggibili.

I filmati vanno conservati solo per il tempo strettamente necessario (in genere 24 o 48 ore).

L’accesso alle registrazioni deve essere limitato esclusivamente alle persone autorizzate e, in caso di sistemi smart o cloud , ogni accesso da remoto deve essere tracciato e gestito tramite un protocollo di sicurezza digitale. Nessun condomino può scaricare liberamente le immagini tramite app.

La visione dei filmati da parte di un condomino è ammessa se esiste una denuncia alle autorità competenti e se ci sono validi motivi, il tutto sotto la supervisione dell’amministratore o del responsabile della protezione dei dati.

Un grande equivoco riguarda i moderni videocitofoni dotati di telecamera. La risposta è che non sono necessariamente considerati sistemi di videosorveglianza.

Un videocitofono tradizionale serve unicamente a vedere chi suona al portone e si attiva solo alla pressione del campanello, senza registrare o conservare immagini in modo continuativo.

Il sistema diventa "videosorveglianza" solo se permette di registrare le immagini o di vedere da remoto tramite app chi entra ed esce, in quanto la sua funzione si trasforma da strumento di comunicazione diretta a sistema di monitoraggio continuativo.

In questo caso, scattano tutti gli obblighi di privacy e delibera condominiale. In definitiva, non è la telecamera a fare la differenza, ma cosa fa quella telecamera.

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